Ravvedimento operoso

Ultima modifica 3 gennaio 2024

Variazione tasso di interesse legale

A partire dal 1° gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5% annuo (DM Economia 29 novembre 2023 pubblicato nella G.U. 288 dell'11 dicembre 2023).

Nel 2023 il tasso legale annuo era stabilito nel 5%, nel 2022 nell'1,25%, nel 2021 allo 0,01%, nel 2020 allo 0,05 per cento.


Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare interessi e sanzioni ridotte  sulla base del numero di giorni di ritardo (scema allegato)

  • Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97
  • Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
  • In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

In allegato lo schema per l'applicazione delle sanzioni relative al ravvedimento operoso "lunghissimo".
L'Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 


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