Certificati anagrafici

Ultima modifica 16 settembre 2021

L'Ufficio Anagrafe rilascia certificati contenenti dati desumibili dagli atti anagrafici o relativi a situazioni anagrafiche pregresse (stato di famiglia, certificato di residenza...).
I certificati vengono rilasciati in bollo a meno che non ricorra una delle esenzioni previste per legge (ad esempio: uso processuale, uso società  sportive ...).

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore della Legge n. 183 del 12/11/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione riguardo a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dall'autocertificazione.

I cittadini possono richiedere (ed ottenere) solo certificati destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc) che devono essere rilasciati in bollo e su di essi è apposta, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Allo stesso tempo le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere ai cittadini i certificati. Al loro posto le amministrazioni devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari.
L'autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione.
E' data facoltà anche ai soggetti privati di accettare l'autocertificazione, ma ciò non è un obbligo.


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