Autocertificazione

Ultima modifica 16 settembre 2021

Il DPR n. 445/2000 ha introdotto la possibilità di fornire alla Pubblica amministrazione ed ai privati una dichiarazione resa e firmata da un cittadino che sostituisce in modo completo e definitivo alcune certificazioni amministrative. Ecco perché si chiama anche «dichiarazione sostitutiva». È, quindi, un modo per evitare burocrazia ed inutili perdite di tempo, soprattutto quando si sceglie di fare l’autocertificazione online.

E' possibile l'utilizzo di tali strumenti anche nei rapporti tra privati consenzienti.
E' una dichiarazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo che va presentata in sostituzione dei certificati e ha la stessa validità del certificato che sostituisce. Questo esonera il cittadino dal recarsi presso un Ufficio Pubblico per ottenere il rilascio di certificati.

Queste dichiarazioni possono essere anche relative ad altri soggetti purché il sottoscrittore abbia conoscenza diretta del fatto dichiarato.
Dal primo gennaio 2012 le certificazioni rilasciate da una Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi sono SEMPRE sostituiti dall'autocertificazione.

COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE?
Dati anagrafici e di stato civile:

  • nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti politici
  • stato civile
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio/a
  • morte del genitore, nonno, nipote, figlio ecc.
  • maternità
  • paternità
  • separazione o comunione dei beni
  • stato di famiglia
  • morte del coniuge
  • annotazioni contenute nei registri di stato civile

Titoli di Studio, qualifiche professionali

  • titoli di studio
  • qualifica professionale
  • esami sostenuti
  • titolo di specializzazione
  • titolo di abilitazione
  • titolo di aggiornamento e qualificazione tecnica
  • qualifica tecnica
  • titolo di formazione

Situazione economica, fiscale e reddituale

  • reddito
  • situazione economica
  • assolvimento di obblighi contributivi
  • possesso e numero codice fiscale
  • possesso e numero partita iv
  • altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria
  • carico familiare

Posizione giuridica

  • legale rappresentante delle persone fisiche e giuridiche
  • tutore
  • curatore
  • non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
  • di non essere a conoscenza di essere sottosposto a procedimenti penali
  • di non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione e di non aver presentato domanda di concordato

Altri dati

  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
  • posizione agli effetti degli obblighi militari
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di casalinga
  • qualità di studente
  • iscrizione ad associazioni o formazioni sociali

CHI DEVE ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE?

Tutte le Amministrazioni Pubbliche, i concessionari di servizi pubblici (acqua luce gas, trasporti, servizio postale, ecc.) sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e non possono più richiedere certificati.
Il pubblico impiegato in caso di mancata accettazione dell'autocertificazione incorre in responsabilità per violazione dei doveri di ufficio.
Gli organi giudiziari (Tribunali, Giudice di Pace, Corti di Appello, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale) non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.
L'autocertificazione è finalizzata ad agevolare il cittadino, il quale se ne può servire liberamente, mentre l'amministrazione deve obbligatoriamente riceverli come se fossero certificati.
Pertanto, una volta resa la dichiarazione dal cittadino, l'Amministrazione deve procedere come se avesse ottenuto i certificati. All'Amministrazione rimane poi l'obbligo di verificare quanto dichiarato dal dichiarante.

COME SI FA L'AUTOCERTIFICAZIONE?
Per sostituire i certificati basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall'interessato senza autentica della firma e senza bollo.
E' una dichiarazione che il cittadino rende sotto la propria responsabilità circa la veridicità e completezza di quanto asserito, con la consapevolezza che in caso di falsità o di mendacia è penalmente perseguibile e decade dai benefici ottenuti.
L'autocertificazione può anche essere inviata per posta o fax o consegnata da un'altra persona.

CHI LA PUO' FARE ?

  • i cittadini maggiorenni Italiani e dell'Unione Europea
  • i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili presso le Pubbliche Amministrazioni Italiane

 

 


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