Cambio di residenza

Ultima modifica 16 settembre 2021

MODALITA' DI ISCRIZIONI E VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Dal 9 maggio 2012, alle dichiarazioni anagrafiche relative a:

a) trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

c)cambio di abitazione; dovrà applicarsi la nuova disciplina di cui all'art. 5 del D.L. 5/2012, convertito in legge 4.4.2012. Queste le novità in dettaglio che riguardano i cittadini:

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
Dal 9 maggio 2012 alle dichiarazioni anagrafiche concernenti i seguenti fatti:

  • trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero;
  • costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
  • cambio di abitazione: dovrà applicarsi la nuova disciplina di cui all’art. 5 del D.L. 5/2012, convertito in legge 4.4.2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”

Per la dichiarazione di residenza è necessario compilare in maniera leggibile il modulo Cambio - Iscrizione Residenza che si trova in fondo a questa pagina.
Il modulo contenente la dichiarazione di residenza è altresì reperibile sul sito del Ministero dell’Interno ed anche all’ Anagrafe e all’URP (ufficio relazione con il pubblico) del Comune di Certaldo.

  • LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL DICHIARANTE E DALLE ALTRE PERSONE MAGGIORENNI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA
  • ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE E DELLE ALTRE PERSONE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA
  • LA DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DI AUTOVEICOLI E CICLOMOTORI E ALLA TITOLARITA’ DI PATENTE E’ OBBLIGATORIA

La variazione dell'indirizzo sulla patente e sul libretto di circolazione avviene d'ufficio. Presso la Motorizzazione Civile è attivo il NUMERO VERDE 800-232323 al quale possono rivolgersi tutti coloro che, decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione anagrafica, non hanno ricevuto per posta, presso la nuova abitazione, il tagliando adesivo della variazione.
Sono esclusi da tale procedura: autobus; veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate; taxi; veicoli adibiti a noleggio con conducente. Per l'aggiornamento delle carte di circolazione di questi veicoli gli interessati devono recarsi presso la Motorizzazione Civile.

In caso di nuova costruzione o apertura di nuovo accesso È NECESSARIO RICHIEDERE AL SERVIZIO EDILIZIA DEL COMUNE L’ATTRIBUZIONE DEL NUMERO CIVICO PRIMA DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA utilizzando la seguente casella di posta elettronica certificata:comune.certaldo@postacert.toscana.it, oppure in caso di mancanza di mattonella ed in ogni caso di incertezza sulla numerazione civica chiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica:y.lippi@comune.certaldo.fi.it

I cittadini potranno presentare le succitate dichiarazioni anagrafiche:
1) all’URP in Borgo Garibaldi n. 37, previo appuntamento (clicca qui per informazioni)
2) per posta raccomandata
3) per via telematica, ai seguenti indirizzi:

La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea ed il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare anche la documentazione relativa al regolare soggiorno (gli elenchi della documentazione necessaria saranno pubblicati anche sul sito del Ministero dell’Interno)

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

La legge n. 80 del 23 maggio 2014 "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere né ottenere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo. Gli atti emessi, eventualmente, in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. In applicazione a tale nuova normativa la residenza si basa non solo sull'effettiva dimora abituale ma anche sulla regolarità del titolo di occupazione dell'immobile, occupazione che deve essere dimostrato al momento della richiesta di iscrizione o di cambio abitazione presentando:

contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate attestante la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità abitativa
oppure

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi dichiarazione L. 80/2014 in fondo all'articolo)

TEMPI DEL PROCEDIMENTO

A seguito dell’iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) l’ufficio anagrafe provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa.
A partire dal 9 maggio 2012 gli accertamenti sui requisiti della residenza e quindi anche i sopralluoghi da parte della Polizia Municipale non saranno più preventivi, ma successivi rispetto all’iscrizione anagrafica.
Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata
IN CASO DI DICHIARAZIONI NON RISPONDENTI AL VERO IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONSEGUITI ED E’ PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA

DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO
Dal 9 maggio 2012 alle dichiarazioni anagrafiche concernenti il trasferimento della residenza all’estero dovrà applicarsi la nuova disciplina di cui all’art. 5 del D.L. 5/2012, convertito in legge 4.4.2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” .
Per il trasferimento all’estero è necessario compilare in maniera leggibile il seguente modulo:

  • LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL DICHIARANTE E DALLE ALTRE PERSONE MAGGIORENNI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA

  • ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE E DELLE ALTRE PERSONE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA

I cittadini potranno presentare la dichiarazione di trasferimento di residenze all’estero:

La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
A seguito della presentazione o invio del modulo, il richiedente, non cittadino italiano, sarà cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per emigrazione all'estero.

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l'iscrizione all'Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.

Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all'Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.

Se invece la richiesta di iscrizione all'Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l'automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall'Apr e l'iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons 01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

IN CASO DI DICHIARAZIONI NON RISPONDENTI AL VERO IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONSEGUITI ED E’ PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA

Per la modulistica: 

Cambio - Iscrizione Residenza
07-06-2021

Allegato formato pdf


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