Certificati di Idoneità alloggiativa

Ultima modifica 19 ottobre 2021

L'attestazione di idoneità alloggiativa e dei requisiti igienico sanitari (DPR n. 334/2004, D.Lgs. 286/98 e Legge n. 94/2009) è un documento con il quale si dichiara l'idoneità di un alloggio ad ospitare un determinato numero di persone in rapporto ai vani di cui è composto, in base ai parametri minimi stabiliti dal D.M. Sanità 05/07/1975, nonché la rispondenza dello stesso ai requisiti igienico sanitari secondo i criteri del richiamato decreto del Ministero della Sanità del 05/07/1975.

Questa attestazione fa parte della documentazione richiesta dalla Prefettura ai cittadini non comunitari ai fini delle procedure di nulla osta alle domande di ricongiungimento familiare.

L'attestazione di idoneità alloggiativa viene rilasciata solo ed esclusivamente per alloggi di categoria catastale relativa ad abitazione da A1 ad A11, con esclusione della categoria A10, fatto salvo il caso in cui si tratti di unità immobiliare ad uso promiscuo abitazione/ufficio e comunque previo sopralluogo e valutazione da parte dell'ufficio competente.

Il Certificato di Idoneità alloggiativa si rilascia al cittadino extracomunitario residente nel comune di Certaldo al fine di ottenere il nulla-osta per il ricongiungimento familiare, la carta di soggiorno, il contratto di soggiorno (lavoro). Si tratta di una valutazione tecnica in termini di superficie e di distribuzione, destinazione e dimensione dei vani, delle finestre e delle altezze dei locali componenti l’appartamento.

Per ottenere tale certificazione occorre presentare una domanda al Sindaco, redatta sul modulo appositamente predisposto.

Il modulo, nonchè le istruzioni per la presentazione della domanda con indicati  i documenti da allegare, sono disponibili presso l'U.R.P. del Comune oppure nella sezione Moduli e documenti - Edilizia Privata

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo.

L’istruttoria verrà seguita dal Settore Urbanistica ed Edilizia - Ufficio Edilizia Privata.

Il certificato verrà rilasciato entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della domanda

Per il ritiro del certificato occorre che il richiedente o persona da lui incaricata si presenti presso l’U.R.P. nei giorni di apertura al pubblico:
-dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
-Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30

Normativa di riferimento

  • D. Lgs 286/1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” modificato ed integrato dalla Legge 30 Luglio 2002 n. 189;
  • D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394 “Regolamento di attuazione del Testo Unico”, modificato ed integrato dal D.P.R. 18 Ottobre 2004 n. 334;
  • Legge n. 94 del 15 Luglio 2009 e la Circolare del Ministero dell’Interno n° 7170 del 18.11.2009;
  • D.M. 5 Luglio 1975.

 


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