Matrimonio con straniero-straniera

Ultima modifica 16 settembre 2021

Per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero deve produrre:

  • Passaporto valido;
  • "Nulla Osta al matrimonio" di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano, che può essere rilasciato:
    • Dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione.
      Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:
      Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Serbia-Montenegro (ex-Jugoslavia), Slovenia, Svezia.
    • Dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia).

Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:

  • L'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
  • Cognome e nome;
  • Luogo e data di nascita;
  • generalità del padre;
  • generalità della madre;
  • Cittadinanza;
  • Residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza);
  • Stato civile (celibe o vedovo o divorziato)(per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio; per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito);
  • Qualora il nulla-osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita.
    • Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
    • Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, devono rendere la dichiarazione di inesistenza di impedimenti al matrimonio (Omessa Pubblicazione), almeno tre giorni prima del matrimonio e presentare i necessari documenti.
    • Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore - interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento.

I cittadini dei Paesi AUSTRIA, GERMANIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI, PORTOGALLO, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA, aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).
Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.
Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Tribunale di Firenze, Notaio.

Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero Console italiano), con quattro testimoni.

Nota Bene
Il Cittadino straniero che intende riconoscere un figlio naturale, deve presentare la "Dichiarazione di nulla-osta al riconoscimento" rilasciato dall'Autorità consolare del proprio paese, in Italia, debitamente legalizzata in Prefettura.

Orari di celebrazione
La celebrazione del matrimonio ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sala matrimoni, durante l’orario di servizio.

Per informazioni su costi e disponibilità:
Per chiedere la disponibilità della sala matrimoni in Palazzo Pretorio "Certaldo Alto" rivolgersi al 0571661265, oppure e-mail: musei@comune.certaldo.fi.it
Avuta la disponibilità telefonare al numero 0571/661219 - 0571/656721
Per avere informazioni sulle tariffe telefonare al numero 0571/661206


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