Raccolta funghi

Ultima modifica 22 settembre 2021

PER LA RACCOLTA FUNGHI IN TOSCANA NON OCCORRE IL RILASCIO DI TESSERINI/LICENZE - DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLO UN VERSAMENTO A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: La legge regionale n. 16 del 22.3.99 “Raccolta e commercio dei funghi epigei” aggiornata al 30/03/2011 - (ART. 2) Non è soggetta ad autorizzazione la raccolta nel territorio del comune di residenza entro i limiti di quantità previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2.
(ART. 4) Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all’accompagnatore.
(ART. 8) L’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente n.6750946 intestato alla Regione Toscana Le ricevute devono riportare la causale “Raccolta funghi” e le generalità del raccoglitore. I RESIDENTI IN TOSCANA, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare:

a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento;

b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento. I NON RESIDENTI IN TOSCANA, per conseguire l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento:

a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta;

b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta.

b bis) la somma di euro 100,00 per un anno decorrente dalla data del versamento. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è effettuato dall’esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l’indicazione delle generalità del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’articolo 17.

(ART. 9) La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l'uso di sacchetti o buste di plastica. Le autorizzazioni personali non ancora scadute alla data del 1 gennaio 2011 mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy