Albo giudici popolari

Ultima modifica 31 marzo 2023

Per l'iscrizione all'Albo dei giudici popolari è necessario possedere dei seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana e godere dei diritti politici;
  • età compresa fra i 30 e i 65 anni;
  • titolo di studio: scuola media inferiore per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise,scuola media superiore per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art.12 Legge 10 aprile 1951, n. 287) :

  • i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Sono dispensati dall'ufficio  di  giudice  popolare per la durata della carica (art.29 Legge 10 aprile 1951, n. 287) :
      a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
      b) i membri del Parlamento;
      c) i Commissari delle Regioni;
      d)  i componenti gli organi delle regioni di cui all'art. 121 della  Costituzione  o  i corrispondenti organi  previsti  dagli statuti regionali speciali;
      e) i prefetti delle province.

La richiesta di iscrizione all'albo, da presentare al protocollo dell'Ente, deve essere presentata entro il 31 luglio solo negli anni dispari.



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