Pubblicazioni di matrimonio

Ultima modifica 16 settembre 2021

Cosa è?
La pubblicazione di matrimonio serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi.
La richiesta della pubblicazione deve essere rivolta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi o di uno di essi.
La richiesta può essere fatta da chiunque decida di sposarsi, sia libero dal vincolo del matrimonio o da altri impedimenti (es. interdizione) e sia maggiorenne.

Il procedimento:
I nubendi devono recarsi all'Ufficio di Stato Civile per richiedere la pubblicazione, muniti di un documento di identita' validi e del codice fiscale. Se si vuole contrarre matrimonio in chiesa (concordatario o secondo altri culti ammessi dallo Stato) bisogna consegnare la richiesta rilasciata dal parroco o dal ministro di culto.
Chi la richiede (nubendi o procuratore) deve dichiarare:

  • Il nome
  • Il cognome
  • La data e il luogo di nascita
  • La cittadinanza degli sposi
  • Il luogo di residenza
  • La loro libertà di stato
  • Se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile.
  • Se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio.
  • Se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate dagli articoli 85 e 88 del codice civile.

Casi Particolari:

  • minori dai sedici ai diciotto anni devono presentare il decreto di autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
  • Le donne divorziate possono contrarre nuovo matrimonio solo se sono trascorsi trecento giorni dalla data di annotazione del divorzio a margine dell'atto di matrimonio.
  • Le donne vedove possono risposarsi solo dopo trecento giorni dalla morte del marito.

Tale termine non si osserva:
1. se il matrimonio è autorizzato con decreto del Tribunale;
2. se esiste una sentenza da cui risulti che non c'e' stata convivenza nei trecento giorni precedenti il divorzio;
3. se lo scioglimento o il divorzio siano stati ottenuti per mancata consumazione del matrimonio o per separazione durata tre anni.

Se i futuri sposi devono legittimare figli nati dalla loro unione, devono segnalare la circostanza al momento della richiesta delle pubblicazioni.
Ad eccezione dei documenti già indicati, tutti gli altri vengono acquisiti d'ufficio.
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Ricevuta la richiesta di pubblicazione, l'Ufficiale di Stato Civile procede agli adempimenti di sua competenza al termine dei quali provvede all'affissione della pubblicazione per otto giorni consecutivi.

I Costi:
Marca ba bollo da 16,00 € (due marche nel caso in cui un nubendo resieda in altro comune)


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