Adempimenti strutture ricettive - Imposta di soggiorno

Ultima modifica 11 gennaio 2024

Quanto si paga
L’Imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive. Le misure dell’imposta sono stabilite con deliberazione G.C. n. 39 del 22.03.2012 modificate con deliberazione G.C. n. 75 del 29.03.2019 (in vigore fino al 31.03.2023). Con deliberazione G.C. n. 29 del 13.02.2023 sono determinate le tariffe dell'imposta di soggiorno che decorrono dal 01.04.2023, riassunte nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

 

 

HOTEL  5*

3,00

HOTEL 4*

2,50

HOTEL 3*

2,50

HOTEL 2*

1,50

HOTEL 1*

1,50

RTA

2,00

CAMPEGGI 1,2,3,4*

1,50

OSTELLI

1,00

CASE PER FERIE

1,00

AFFITTACAMERE PROFESSIONALI

1,50

AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALI

1,00

CASE VACANZE

2,00

RESIDENZE D'EPOCA

2,00

RESIDENCE 2,3,4*

2,00

AGRITURISMO 1,2,3, 4, 5 girasoli

2,00

ALLOGGI PRIVATI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI

1,50

AGRICAMPEGGI

1,00

L’imposta non si applica oltre il 6° pernottamento consecutivo nella medesima struttura ricettiva.

L’imposta si applica fino ad un massimo di 8 pernottamenti complessivi nell’anno solare, nel caso di persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati purché documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.

Il procedimento

I gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all’esistenza dell’imposta di soggiorno, qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

Con riguardo all’imposta dovuta dagli ospiti il gestore della struttura può:

  • inserire il relativo importo in fattura indicandolo come “operazione fuori campo IVA”;
  • emettere una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola).

Ai sensi del Regolamento dell’Imposta di Soggiorno (approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 14.03.2012 ed integrato e modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 25.03.2019) i gestori hanno l’obbligo di dichiarare all’Ente con cadenza trimestrale, entro il 16 del mese successivo alla fine del trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo di riferimento, il numero dei soggetti esenti, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica mediante l’applicativo messo a disposizione del Comune di Certaldo “Tourist Tax++” raggiungibile al seguente indirizzo web: http://tourtaxfo.servizienti.it/Certaldo

L’applicativo può essere utilizzato con tre modalità alternative: “dichiarativa”, che consente una rendicontazione trimestrale dei pernottamenti,  “manuale”, che consente la registrazione giornaliera dei check in e check out con la possibilità in quest’ultimo caso di generare automaticamente i flussi per gli adempimenti relativi a Questura ed Istat oppure "automatica" che consente di estrarre il flusso delle registrazioni direttamente dal proprio gestionale (alla sinistra della pagina di accesso sono presenti i video tutorial sulle diverse modalità di inserimento). 

Si precisa che in nessun caso il caricamento delle presenze sul software fornito dal Comune sostituisce gli adempimenti riguardanti l’Istat e la Questura.

Il versamento al comune dell’imposta di soggiorno riscossa dalla struttura può avvenire utilizzando le seguenti modalità di pagamento:

 - pagamento mediante la piattaforma PagoPA disponibile sulla homepage del sito istituzionale del Comune raggiungibile all’indirizzo www.comune.certaldo.fi.it . Di seguito le istruzioni:

Scorrere la pagina verso il basso e cliccare sull’icona “Pagamenti Online”

Cliccare “Cliccando qui” sotto la voce “Vuoi effettuare un pagamento spontaneo?”

Cliccare sull’icona “IMPOSTA DI SOGGIORNO”

Inserire i dati richiesti

Effettuare il pagamento online o, in alternativa, stampare l’avviso e recarsi presso uno sportello postale, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. E’ possibile pagare in contanti, con carte o conto corrente.

- bonifico bancario sul c.c. identificato dal seguente codice IBAN: IT 67 Z 06230 37810 000043631591 (l'IBAN del conto corrente di tesoreria -Banca Credit Agricole Italia Spa) intestato a Comune di Certaldo – Servizio Tesoreria, con indicazione della causale di versamento;

- versamento su c. c. postale n. 30479505 intestato a Comune di Certaldo - Servizio Tesoreria, specificando la causale del versamento;

- pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale Banca Credit Agricole Italia Spa – Viale Matteotti n. 9 – Certaldo, specificando all’operatore la causale del versamento.

In ogni caso, con il versamento è necessario indicare i seguenti dati:

- codice fiscale struttura ricettiva

- descrizione causale e periodo di riferimento (es. Imposta di soggiorno – anno 2023 – 1° trimestre)

Tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno deve essere conservata per 5 anni al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Alloggi privati destinati alle locazioni brevi

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 del 25.03.2019, ha apportato modifiche al Regolamento Comunale sull’imposta di soggiorno, provvedendo a disciplinare le locazioni brevi di immobili ad uso abitativo secondo le disposizioni dell’art. 4 del D.L. 24.04.2017, n. 50. Convertito nella Legge 21.06.2017, n. 96, e prevedendone quindi l’assoggettamento all’imposta di soggiorno dal 01.04.2019.

L’articolo 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.2017 n. 96, ha disciplinato alcuni aspetti riguardanti le locazioni brevi, intendendo per tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o gestiscono portali telematici mettendo in contatto domanda e offerta di unità immobiliari da locare temporaneamente.

In particolare, l’art. 5-ter dell’articolo citato ha introdotto la figura del “Responsabile d’Imposta” che viene indentificato con il soggetto che incassa il canone della locazione, o il corrispettivo del servizio di ospitalità o, comunque, interviene nel pagamento degli stessi. A tale soggetto competono, oltre alla gestione dei tributi erariali, anche gli adempimenti relativi all’Imposta di Soggiorno previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. Nei casi in cui non vi siano intermediari dovrà invece provvedere direttamente il soggetto locatore.

Dal primo marzo 2019 coloro che danno in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche sono tenuti a darne comunicazione, con modalità telematica, al comune nel cui territorio gli alloggi sono situati.

Visualizza le informazioni e i dettagli nella pagina informativa del sito web della Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

  • I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  • I pellegrini, muniti delle credenziali, che percorrono la Via Francigena;
  • I malati ed i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento di day hospital, in ragione di un accompagnatore per paziente.
  • I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  • Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  • Il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  • Dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
  • Studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze, sede di Empoli
  • Gli ospiti delle strutture ricettive che utilizzano la camera in day use
  • I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Conto della gestione – presentazione del modello 21

La recente delibera della Corte dei Conti n. 22/2016 ha chiarito che i gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come “agenti contabili di fatto”.

L’agente contabile di fatto, è colui che maneggia denaro, beni e valori di pertinenza pubblica, alla luce di questo ciò che qualifica il gestore della struttura ricettiva come agente contabile è la disponibilità di denaro pubblico in quanto incassa l’imposta di soggiorno corrisposta dagli ospiti e successivamente riversa le somme nelle casse del Comune.

Da questo ne deriva che i gestori delle strutture ricettive in relazione all’imposta di soggiorno saranno soggetti all’attività di vigilanza dell’Amministrazione Comunale e anche al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti, con nuovi e ulteriori oneri e responsabilità anche penali.

I gestori sono tenuti a presentare il conto della propria gestione mediante l’utilizzo dell’apposito modello ministeriale (mod. 21), approvato con D.P.R, 194/1996.

Esso deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno per il successivo inoltro alla Corte dei Conti e deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante /proprietario) della struttura ricettiva.

il 30 gennaio il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21). Esso deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno per il successivo inoltro alla Corte dei Conti e deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante /proprietario) della struttura ricettiva.

Le modalità di inoltro possono essere:

Allegati:


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy